20
Mag
08

I legge ad personam – norma per sospendere i processi in corso (sventata)

Il presidente del consiglio è già al lavoro.

Nel testo del ddl sicurezza che dovrà essere approvato, compaiono due punti particolarmente interessanti. Il primo richiede che nella sostanza i magistrati diano precedenza ai processi per “fatti che abbiano messo in pericolo la sicurezza pubblica e abbiano comportato grave allarme sociale”. In sostanza si dia la precedenza a rapine e violenze rispetto ad altro.

La seconda è un punto comparso dal nulla che permette di allungare i tempi del processo chiedendo una sospensione di due mesi per quei reati compiuti prima del 2001.

«Relativamente ai procedimenti per fatti di reato compiuti fino al 31 dicembre 2001 — è scritto — l’imputato o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, possono formulare la richiesta si applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale, anche nei processi penali in fase di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, risulti decorso il termine previsto dall’articolo 446, comma 1 del codice di procedura penale, e anche quando tale richiesta sia stata già presentata, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero la richiesta sia stata rigettata dal giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisce mera riproposizione della precedente. Su richiesta dell’imputato o del difensore, il dibattimento è sospeso per un termine di sessanta giorni per valutare l’opportunità della richiesta. Durante il periodo di sospensione, restano sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare».

Questo provvedimento permetterebbe ad esempio di rimandare la sentenza del processo Mills (dopo il ritardo già dovuto alle elezioni) che dovrebbe giungere in estate, in modo da prendere nel frattempo tempo per la stesura di una legge ad personam più raffinata.

Ghedini (difensore di Berlusconi, nonché deputato di Forza Italia aka PDL) rassicura: “La norma che consente al difensore e all’imputato di chiedere la sospensione del processo per due mesi al fine di valutare una eventuale richiesta di patteggiamento non riguarda l’onorevole Silvio Berlusconi che ha interesse ad essere assolto prima possibile”

Le malelingue potrebbero domandare che cosa ha a che vedere questa novità col resto del pacchetto sicurezza, e perché si sia scelto proprio il dicembre del 2001.

Un sunto sul processo Mills (dal nome dell’avvocato inglese accusato di falsa testimonianza in due processi contro Berlusconi) “secondo l’accusa, Berlusconi avrebbe ‘comprato’, pagando 600mila dollari, la falsa testimonianza del legale inglese per essere favorito nel processo All Iberian e in quello sulle presunte tangenti alla Guardia di Finanza. Soldi che Mills ha detto di aver ricevuto dall’armatore napoletano Diego Attanasio, che comunque smentisce. “

Il punto incriminato è stato cancellato per il rifiuto tassativo del ministro Maroni a firmare il provvedimento.


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